1. Al fine di assicurare la conservazione e la diffusione delle tradizioni alimentari nazionali e di promuovere la commercializzazione del gelato di alta qualità, è introdotta la denominazione «gelato tradizionale italiano» che contraddistingue il prodotto artigianale ottenuto rispettando integralmente il disciplinare di produzione di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il marchio di riconoscimento che individua univocamente il prodotto di cui al comma 1 e gli esercizi artigianali che lo producono e lo somministrano al pubblico.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e regolamentano gli elenchi ai quali devono iscriversi gli esercizi artigianali di cui al comma 2 e definiscono le modalità per l'esercizio dei controlli.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero delle attività produttive, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano,
1. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di riconoscimento del «gelato tradizionale italiano», di cui all'articolo 1, configura il reato di frode alimentare ed è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 100 euro a 250 euro.